21/09/2011
La sentenza
19210/2011 del 21/09/2011 conferma quanto già sentenziato dalla
stessa Cassazione nelle sentenze 8460 del 1998 e 15159 del 2001 in
merito alla facoltà di ciascun condomino di richiedere ed ottenere
dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili ed
amministrativi relativi alla gestione condominiale. Tale facoltà può
essere esercitata in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di
rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte
dell'assemblea.
Questo indirizzo
giuridico sovverte quanto precedentemente disposto dallo stesso
giudice di legittimità, che nella sentenza 2220/1984 disponeve che
il potere del singolo condomino di controllare la gestione
dell'amministratore e la documentazione ad essa inerente era ritenuto
sussistente, normalmente, in sede di rendiconto annuale presentato
dall'amministratore medesimo, nonché di approvazione del bilancio da
parte dell'assemblea; all'infuori di tale sede, il diritto del
condomino stesso di ottenere dall'amministratore l'esibizione di
determinati documenti contabili poteva essere riconosciuto solo in
caso di deduzione e dimostrazione da parte del condomino interessato
di uno specifico interesse al riguardo.
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