21/09/2011

La sentenza 19210/2011 del 21/09/2011 conferma quanto già sentenziato dalla stessa Cassazione nelle sentenze 8460 del 1998 e 15159 del 2001 in merito alla facoltà di ciascun condomino di richiedere ed ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili ed amministrativi relativi alla gestione condominiale. Tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Questo indirizzo giuridico sovverte quanto precedentemente disposto dallo stesso giudice di legittimità, che nella sentenza 2220/1984 disponeve che il potere del singolo condomino di controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione ad essa inerente era ritenuto sussistente, normalmente, in sede di rendiconto annuale presentato dall'amministratore medesimo, nonché di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea; all'infuori di tale sede, il diritto del condomino stesso di ottenere dall'amministratore l'esibizione di determinati documenti contabili poteva essere riconosciuto solo in caso di deduzione e dimostrazione da parte del condomino interessato di uno specifico interesse al riguardo.

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